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SI SINTETIZZA IL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO IMU + ALIQUOTE IRPEF 2024

Avviso 03 giugno 2024
Ultimo Aggiornamento 03/06/2024
SI SINTETIZZA IL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO IMU + ALIQUOTE IRPEF 2024

SI SINTETIZZA IL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO IMU + ALIQUOTE IRPEF 2024

ALIQUOTE IMU 2024
sono state approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/12/2023. Nulla risulta variato rispetto alle disposizioni vigenti nel 2023; in particolare si ricorda:
Aliquota abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: 6 per mille;  
Detrazione abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: € 200,00;  
Aliquota ordinaria:
10,1 per mille, da applicare per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili, salvo quanto appresso indicato in tema di “RIDUZIONI” e di “ESENZIONI”
 
RIDUZIONI
Residenti all’estero.
Per i pensionati residenti all’estero, con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, riduzione del 50% per un solo immobile posseduto e non locato. In tali casi è indispensabile la presentazione della relativa dichiarazione IMU.
Immobili concessi in comodato gratuito:
Fatta eccezione per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9), è prevista la riduzione del 50% per immobili concessi in comodato (uso) gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli e viceversa).
Per fruire di tale agevolazione, la normativa prevede il rispetto di alcune condizioni:
- il comodante (proprietario) deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in tutto il territorio nazionale, oppure due immobili nello stesso comune di cui uno costituisce l’abitazione principale;
- l'immobile (o i due immobili) deve essere presente nello stesso comune dove si hanno la residenza e la dimora abituale;
- la riduzione spetta solamente in presenza di un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato.
Chi è interessato alla riduzione deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando dichiarazione / autocertificazione presso i nostri uffici (entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello per cui richiede il beneficio). L’agevolazione si estende anche alle relative pertinenze se incluse nella locazione e/o comodato (catastalmente di categoria C2, C6 e C7), nella misura massima di una per ciascuna categoria.
Immobili inagibili e/o di interesse storico.
la rendita catastale, e di conseguenza la relativa imposta dovuta, può essere ridotta del 50%, per gli immobili inagibili e/o di interesse storico. Anche per tale circostanza il contribuente deve presentare apposita dichiarazione IMU. Si ricorda che per condizione di “inagibilità” del fabbricato s’intende uno stato di effettiva fatiscenza dello stesso, per il cui ripristino si rendono necessari manutenzioni ed interventi di portata considerevole; ad esempio, il semplice distacco delle utenze non costituisce presupposto per beneficiare della riduzione. Per gli immobili di interesse storico, invece, bisogna allegare idoneo documento rilasciato dal ministero dei beni culturali che attesti tale stato.
 
ESENZIONI
Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili.

Sono esentati dal pagamento dell’IMU i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili in quanto occupati abusivamente, purché per tale situazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il beneficio spetta solamente se viene presentata relativa dichiarazione IMU 2024 con allegata idonea documentazione.
Abitazione principale.
L’esenzione si estende alle relative pertinenze (catastalmente di categoria C2, C6 e C7) ma nella misura massima di una per ciascuna categoria. Essa è altresì estesa al coniuge «a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», mentre sono escluse le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). In tali casi è indispensabile la presentazione della relativa dichiarazione IMU.
Per “ABITAZIONE PRINCIPALE” si intende quella in cui il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente (v. C. Cost. n. 209/2022). L’ufficio tributi, a termini di Regolamento comunale, si riserva la disamina caso per caso della persistenza, ai fini dell’esenzione IMU, della situazione di fatto di “abitualità della dimora” nel luogo indicato in anagrafe come di residenza, tenendo conto di diversi elementi acquisibili d’ufficio o a iniziativa del richiedente, come ad esempio la congruità di consumi di utenze (luce, gas e acqua in particolare).

Terreni agricoli.
Nel territorio del comune di Civitella Roveto, per i terreni agricoli NON UTILIZZATI A SCOPO EDIFICATORIO, non è dovuta l’imposta in applicazione dell’art. 1 comma 758, lett. d, L. 160/2019. Detti terreni, infatti, sono esenti dall'imposta poiché ricadenti in "area montana" delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977.
Beni merce.
L’art. 1, comma 751, della L. 160/2019 stabilisce che: “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1 per mille…”. La mancata conferma di tale aliquota implica che, a partire dal 2022, l’imposta non è dovuta.
In ogni caso si ricorda che è opportuno e assolutamente raccomandabile presentare la relativa dichiarazione IMU con i dati delle unità immobiliari classificate come beni merce. Ciò per evitare spiacevoli complicazioni burocratiche e sfoghi contenziosi della conseguente attività di accertamento, che l’ufficio tributi si troverebbe obbligato a svolgere, non avendo alcun altro modo di conoscere con esattezza gli immobili con tale caratteristica. Infatti, nell’incertezza normativa, il Comune è legittimato a non riconoscere l’esenzione appellandosi al fatto che la condizione di bene merce non è un dato conoscibile all’Ente per verificare il corretto assolvimento dell’imposta da parte del contribuente.
 
 
VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU.
L’IMU sulle aree edificabili si paga in base ai valori venali in comune commercio. A tal fine, i Comuni possono periodicamente deliberare valori medi di mercato/mq. in base alla destinazione urbanistica. 
Si evidenzia quanto deliberato dai comuni non rappresenta una base di calcolo per attribuire il valore all’area edificabile (come lo è invece la rendita catastale dei fabbricati), ma costituisce semplicemente un criterio per quantificare la base imponibile IMU e ridurre l’insorgenza di contenziosi sul punto. Infatti gli uffici non procedono ad accertamento (né riconoscono rimborsi) qualora il contribuente, autonomamente, abbia dichiarato e pagato per un valore uguale o superiore a quello medio di mercato deliberato dall’Ente.  
Per quanto riguarda il Comune di Civitella Roveto, i valori a cui attualmente si fa riferimento sono previsti dalla Determinazione n. 274 del 27/12/1999 di cui, nel link sottostante, si riporta la tabella aggiornata in Euro. Un esemplare conforme all’originale della tabella, con i valori espressi in Lire, è comunque depositato presso l’ufficio tributi, dove è liberamente consultabile nei consueti orari d’ufficio. Nella stessa è esplicitato il criterio di calcolo per gli immobili in corso di costruzione e per quelli facenti parte di un complesso con altri subalterni regolarmente accatastati con rendita. 

- Tabella Valori per IMU Aggiornati

ALTRE INFORMAZIONI IN TEMA DI IMU.
In caso di RAVVEDIMENTO le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta barrando, sul modulo F24, la casella relativa al ravvedimento (ravv.).
Per il calcolo dell’imposta dovuta e l'eventuale stampa completa del relativo modello F24, si suggerisce anche l’ausilio del web; infatti ci sono numerosi siti internet (es. www.amministrazionicomunali.it) che rendono molto semplice e veloce l’operazione.
 
Gli F24 vanno compilati utilizzando i seguenti codici F24 (gli stessi della vecchia IMU):
3912 per tutte le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9;
3916 per i pagamenti relativi alla voce “aree edificabili”;
3918 per i pagamenti relativi alle voci “altri fabbricati” (esclusi quelli categoria D).
 
Inoltre va evidenziato che per gli immobili di categoria catastale “D” una quota, calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille, va alle casse dello Stato, mentre la restante quota va alle casse del Comune. Anche tali versamenti dovranno essere eseguiti mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici:
3925 quota per immobili di categoria D destinata allo Stato;
3930 quota per immobili di categoria D destinata al Comune.

N.B.: i codici F24 per il pagamento della NUOVA IMU sono uguali per tutto il territorio nazionale. Però nella compilazione dell’F24 dovrà essere indicato anche il “codice catastale” di riferimento del comune, che ovviamente cambia a seconda di dove è ubicato l’immobile oggetto del versamento.
Per quanto riguarda il Comune di CVITELLA ROVETO il codice catastale è C783.
 
VERSAMENTI TASI:
la TASI (tassa servizi indivisibili), nata parallelamente all’IMU nel 2014, è stata soppressa nel 2019. I pagamenti TASI avvenivano attraverso i codici 3961 per “altri fabbricati” e 3960 per le “aree edificabili”. Nonostante la soppressione della tassa (la cui aliquota è ora di fatto sommata all’IMU), si riscontrano ancora pagamenti imputati agli anni successivi al 2019 a titolo di TASI: questi vengono convertiti d’ufficio in IMU con procedura che, tuttavia, può dare luogo ad errori e lungaggini, quando non a duplicazione di pagamenti.
Si invitano pertanto i contribuenti a non eseguire più versamenti F24 con i citati codici TASI, a meno che non siano effettivamente riferiti ad annualità fino al 2019 (pagamenti tardivi, ancora possibili in “ravvedimento operoso” oppure a seguito di atto di accertamento).
 
Infine, relativamente all’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/12/2023 sono state confermate, per il 2024: l’aliquota del 7 per mille e la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi inferiori ad € 7.500,00; si precisa che tale soglia non ha valore di franchigia sicché, in caso di suo superamento, l’addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. 138/2011

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